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| Giovedì | 9;00 - 11;00 | 16;00 - 18;00 |
| Venerdì | 9;00 - 11;00 | |
| Sabato | 9;00 - 11;00 |
Tel: 011/9149102-135 // Fax: 011/9149397
INFORMATIVA SULLA CARTA D'IDENTITA'
1 --> Nuove disposizioni per rilascio della carta d'identita' leggi
2 --> La carta di identità ha durata di dieci anni e, pertanto, coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono al rinnovo (che è possibile già da centottanta giorni prima della scadenza del documento)
3 --> Qualsiasi cittadino in possesso di una carta di identità rilasciata dal 27 giugno 2003 in poi e quindi valida non più per cinque, ma per dieci anni, può chiedere allufficio anagrafe del Comune la convalida del documento mediante apposito timbro che estende la validità di ulteriori cinque anni
SERVIZIO AGENDA PASSAPORTO
Il Ministero dell'Interno informa che a far data dal 4 novembre p. v., verrà attivato un sistema informatico denominato "Agenda Passaporto" al fine di agevolare il cittadino nello svolgimento degli adempimenti prescritti per l'ottenimento del passaporto elettronico leggi l'informativa
Cose lautocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare,in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni firmate dallinteressato. La firma non deve essere autenticata. Lautocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha lobbligo di accettarla,riservandosi la passibilità di controllo e di verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi,nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati:pratiche per contrarre matrimonio,rapporti con lAutorità Giudiziaria,atti da trasmettere allestero.
Chi deve accettare lautocertificazione
Chi può fare lautocertificazione
Come funziona
Per avvalersi dellautocertificazione direttamente agli sportelli degli Uffici Pubblici e necessario prima compilare il modulo che previsto che non e soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto riguarda le autocertificazioni. Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà,occorre lautentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza. Lautentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del Pubblico ufficiale autenticante. Laccertamento dellidentità del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
1. conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale
2. esibizione di un documento valido di identità personale, munito di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione
Cosa fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario dellufficio pubblico che non accetta lautocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà,nonostante ci siano tutti i requisiti per accoglierla,incorre nelle sanzioni previste dallart.328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti dufficio. Il cittadino dovrà in primo luogo,accertare chi e il responsabile della pratica inoltrata,richiedendo nome,cognome e qualifica,inoltre e necessario conoscere il numero di protocollo della stessa ed il tipo di procedimento attribuito. Così come la Pubblica Amministrazione sa chi e il proprio interlocutore,il cittadino, ha altrettanto il diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati il cittadino dovrà richiedere,per iscritto,le ragioni del mancato accoglimento dellautocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà segnalando anche per conoscenza,gli estremi dalla pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui e stata rifiutata lautocertificazione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica-ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,il pubblico ufficiale o lincaricato non compie latto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo o rifiuto,scattano i presupposti per le sanzioni dalla reclusione fino ad un anno o della multa. Il termini di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. La procedibilità e dufficio,pertanto non sono necessarie querele,istanze o quantaltro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva,si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente lomissione di atti dufficio.
Sottoscrizione, autentica e bollo
Con lemanazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,lobbligo dellautenticazione della firma rimane solo per la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà quando la stessa non e contenuta in unistanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) e sufficiente la sottoscrizione dellinteressato.
Lautenticità della firma delle dichiarazione sostitutive dellatto di notorietà può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,cancellieri,segretari comunali,funzionari incaricati dai sindaci,anche nei comuni diverso da quello di residenza; nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
Nessuna imposta di bollo deve essere,peraltro,corrisposta dal cittadino quando comprova che luso dellatto e esente, per legge, dallimposta. Principali usi che giustificano lesenzione dallimposta di bollo: pensionistico,leva militare,elettorale.
Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere. Lamministrazione pubblica può provveder dufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. E evidente che le norme,semplificando lazione amministrativa,vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione ed il cittadino rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, daltra parte, punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.
Si possono autocertificare
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione di firma
B) Con dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà
Tutti gli stati,fatti e qualità personali non autocertificabili (non compresi nella precedente lettera A) possono essere comprovati dal linteressato,a titolo definitivo,mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi,la situazione di famiglia originaria,la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati,fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà,non può contenere manifestazioni di volontà (impegni,rinunce,accettazioni,procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni,nel caso in cui gli stati,i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,lamministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione allamministrazione competente. In questo caso,per accelerare il procedimento,linteressato può trasmettere,anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica,non autenticata,dei certificati di cui egli sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quanto siano contestuali ad unistanza.
In questo caso linteressato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà:
A) unitamente alla copia,non autenticata,di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica)
B) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)
Altre disposizioni
1. LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori,o uno di essi possono dichiarare,entro 10 giorni dal parto,la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza,anche se la nascita e avvenuta in altro Comune.
a) al Direttore sanitario del centro di nascita (ospedale) entro 3 giorni dal parto
b) allUfficiale dello Stato Civile del Comune ove e nato il bambino,entro 10 giorni dal parto
c) allUfficiale dello Stato Civile del comune di residenza del padre quando questi abbia la residenza in un comune diverso da quello della madre ed a condizione che ella acconsenta,entro 10 giorni dal parto
2. VALIDITA DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici,gli estratti di stato civile rilasciati dal servizi demografici hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio. E ammessa la presentazione delle certificazioni scadute purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate. In questo caso basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata,resa dal titolare dello stesso,che attesti che le informazioni contenute nel certificato,non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazioni ( ad esempio: certificati di nascita, di morte ecc.)
3. ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino,ma dovrà procurarseli richiedendoli direttamente allufficiale di stato civile competente.
4. ACCERTAMENTI DUFFICIO
Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti lassenza di precedenti penali e lassenza di carichi pendenti. Detti certificati devono essere accertati presso gli uffici competenti direttamente dallamministrazione che deve emanare il provvedimento. Le singole amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti,stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5. ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora linteressato non intenda o non sia in grado do utilizzare le autodichiarazioni,i certificati concernenti fatti,stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti dufficio dallamministrazione procedente su semplice indicazione da parte dellinteressato della specifica amministrazione che conserva lalbo o il registro.
6. NON PIU' PREVISTA LAUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi non e più necessaria lautenticazione della sottoscrizione ( firma) se linteressato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla,oppure se listanza e presentata unitamente a fotocopia (non autenticata) di un documento didentità del sottoscrittore. Listanza e la copia fotostatica del documento didentità possono essere inviate per via telematica. La sottoscrizione di istanza non e soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dellatto di notorietà.
7. COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
Linteressato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia del documento allegato e conforme alloriginale (per i concorsi pubblici ha lo stesso valore della copia autentica).
8. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari presenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.5.1989 n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
9. DOCUMENTO DIDENTITA IN SOSTITUTIZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dellaccettazione della domanda e vietato alle amministrazioni pubbliche,ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità. I dati relativi al cognome,luogo e data di nascita,cittadinanza,stato civile e residenza,attestati in documenti di riconoscimento, in corso di validità,hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
10. PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti sono pienamente equivalenti agli originali. Lautenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale e stato emesso loriginale,da quello presso il quale loriginale e depositato o conservato o da quello al quale deve essere presentato il documento,nonché da un notaio,cancelliere,segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco. Nel caso in cui si debba presentare allamministrazione copia autentica di un documento lautenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione,previa esibizione delloriginale. In questo caso la copia autentica può essere utilizzabile solo nel procedimento in corso.
11. PIU SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E abrogata lautenticazione della firma per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici,nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni,diplomi o titoli culturali;non e inoltre più previsto il limite di età tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole amministrazioni in relazione alla natura del servizio.
12. AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia può essere autenticata direttamente dallufficio che rilascia il certificato,purché sia presentata direttamente dallinteressato.Lautentica di una foro può essere effettuata solo se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente)
13.NOVITA IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE DIDENTITA E PASSAPORTO
La carta didentita può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza. Nel documento non e più necessaria lindicazione dello stato civile,a meno che non la richieda espressamente linteressato. I passaporti rilasciati dopo il mese di febbraio 2003 valgono dieci anni e non devono essere più rinnovati alla scadenza del quinto anno.