Comune di Verolengo

Provincia di Torino


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Ufficio Anagrafe

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Orario
Mattina Pomeriggio
Lunedì 9;00 - 11;00
Martedì 9;00 - 11;00
Mercoledì 9;00 - 11;00
Giovedì 9;00 - 11;00 16;00 - 18;00
Venerdì 9;00 - 11;00
Sabato 9;00 - 11;00

Tel: 011/9149102-135 // Fax: 011/9149397

Competenze:

  • Rilascio carta d'identità
  • Pubblicazioni di matrimonio
  • Richieste di residenza

INFORMATIVA SULLA CARTA D'IDENTITA'


1 --> Nuove disposizioni per rilascio della carta d'identita' leggi

2 --> La carta di identità ha durata di dieci anni e, pertanto, coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono al rinnovo (che è possibile già da centottanta giorni prima della scadenza del documento)

3 --> Qualsiasi cittadino in possesso di una carta di identità rilasciata dal 27 giugno 2003 in poi e quindi valida non più per cinque, ma per dieci anni, può chiedere all’ufficio anagrafe del Comune la convalida del documento mediante apposito timbro che estende la validità di ulteriori cinque anni


SERVIZIO AGENDA PASSAPORTO

Il Ministero dell'Interno informa che a far data dal 4 novembre p. v., verrà attivato un sistema informatico denominato "Agenda Passaporto" al fine di agevolare il cittadino nello svolgimento degli adempimenti prescritti per l'ottenimento del passaporto elettronico leggi l'informativa


A proposito di autocertificazione:


Cos’e’ l’autocertificazione

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare,in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni firmate dall’interessato. La firma non deve essere autenticata. L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettarla,riservandosi la passibilità di controllo e di verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi,nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati:pratiche per contrarre matrimonio,rapporti con l’Autorità’ Giudiziaria,atti da trasmettere all’estero.


Chi deve accettare l’autocertificazione

  • Le Amministrazioni Pubbliche
  • I Servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti,erogazione di energia,servizio postale,reti telefoniche …...(Enel, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato,Telecom,Autostrade ….sono tenuti ad accettare l’autocertificazione)
  • Privati: e’ possibile presentare autocertificazione a privati (Banche ed Assicurazioni) che decideranno in tutta libertà se accettarla o meno. Cioè e’ una loro facoltà
  • I Tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione

Chi può fare l’autocertificazione

  • Cittadini italiani
  • Cittadini dell’Unione Europea
  • Cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane

Come funziona

Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli Uffici Pubblici e’ necessario prima compilare il modulo che previsto che non e’ soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto riguarda le autocertificazioni. Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà,occorre l’autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza. L’autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del Pubblico ufficiale autenticante. L’accertamento dell’identità’ del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

1. conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale
2. esibizione di un documento valido di identità personale, munito di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione

Cosa fare se non viene accettata

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non accetta l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,nonostante ci siano tutti i requisiti per accoglierla,incorre nelle sanzioni previste dall’art.328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio. Il cittadino dovrà in primo luogo,accertare chi e’ il responsabile della pratica inoltrata,richiedendo nome,cognome e qualifica,inoltre e’ necessario conoscere il numero di protocollo della stessa ed il tipo di procedimento attribuito. Così come la Pubblica Amministrazione sa chi e’ il proprio interlocutore,il cittadino, ha altrettanto il diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.

Ottenuti i dati il cittadino dovrà richiedere,per iscritto,le ragioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà segnalando anche per conoscenza,gli estremi dalla pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui e’ stata rifiutata l’autocertificazione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica-ROMA.

La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,il pubblico ufficiale o l’incaricato non compie l’atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo o rifiuto,scattano i presupposti per le sanzioni dalla reclusione fino ad un anno o della multa. Il termini di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. La procedibilità e’ d’ufficio,pertanto non sono necessarie querele,istanze o quant’altro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva,si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l’omissione di atti d’ufficio.

Sottoscrizione, autentica e bollo

Con l’emanazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,l’obbligo dell’autenticazione della firma rimane solo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quando la stessa non e’ contenuta in un’istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) e’ sufficiente la sottoscrizione dell’interessato.
L’autenticità della firma delle dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,cancellieri,segretari comunali,funzionari incaricati dai sindaci,anche nei comuni diverso da quello di residenza; nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
Nessuna imposta di bollo deve essere,peraltro,corrisposta dal cittadino quando comprova che l’uso dell’atto e’ esente, per legge, dall’imposta. Principali usi che giustificano l’esenzione dall’imposta di bollo: pensionistico,leva militare,elettorale.

Dichiarazioni non veritiere

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere. L’amministrazione pubblica può provveder d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. E’ evidente che le norme,semplificando l’azione amministrativa,vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione ed il cittadino rapporti di fiduciosa collaborazione.

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d’altra parte, punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.

Si possono autocertificare

A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni

  • La data ed il luogo di nascita
  • La residenza
  • La cittadinanza
  • Il godimento dei diritti politici
  • Lo stato civile (celibe,nubile,coniugato,vedovo/a, divorziato)
  • Lo stato di famiglia
  • L’esistenza in vita
  • La nascita di un figlio
  • Il decesso del coniuge,dell’ascendente o del discendente
  • La posizione agli effetti degli obblighi militari
  • L’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • Titolo di studio o qualifica professionale posseduta,esami sostenuti,titolo di specializzazione o di abilitazione,di formazione,di aggiornamento o qualifica tecnica
  • Situazione reddituale od economica,anche ai fini della concessione di benefici o vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto;possesso e numero del codice fiscale,della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente l’interessato
  • Stato di disoccupazione,qualità di pensionato e categoria di pensione,qualità di studente o di casalinga
  • Qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,di tutore,di curatore e simili
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali o di qualsiasi tipo Tutte le posizioni relativi all’adempimento di obblighi militari
  • Di non avere riportato condanne penali
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile


Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione di firma

B) Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Tutti gli stati,fatti e qualità personali non autocertificabili (non compresi nella precedente lettera A) possono essere comprovati dal l’interessato,a titolo definitivo,mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi,la situazione di famiglia originaria,la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati,fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,non può contenere manifestazioni di volontà (impegni,rinunce,accettazioni,procure) e deleghe configuranti una procura.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni,nel caso in cui gli stati,i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,l’amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente. In questo caso,per accelerare il procedimento,l’interessato può trasmettere,anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica,non autenticata,dei certificati di cui egli sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quanto siano contestuali ad un’istanza.
In questo caso l’interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

A) unitamente alla copia,non autenticata,di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica)

B) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

Altre disposizioni

1. LA NASCITA DI UN FIGLIO

I genitori,o uno di essi possono dichiarare,entro 10 giorni dal parto,la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza,anche se la nascita e’ avvenuta in altro Comune.

a) al Direttore sanitario del centro di nascita (ospedale) entro 3 giorni dal parto

b) all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove e’ nato il bambino,entro 10 giorni dal parto

c) all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza del padre quando questi abbia la residenza in un comune diverso da quello della madre ed a condizione che ella acconsenta,entro 10 giorni dal parto

2. VALIDITA’ DI CERTIFICATI

Tutti i certificati anagrafici,gli estratti di stato civile rilasciati dal servizi demografici hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio. E’ ammessa la presentazione delle certificazioni “scadute” purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate. In questo caso basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata,resa dal titolare dello stesso,che attesti che le informazioni contenute nel certificato,non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazioni ( ad esempio: certificati di nascita, di morte ecc.)

3. ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE

La pubblica amministrazione non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino,ma dovrà procurarseli richiedendoli direttamente all’ufficiale di stato civile competente.

4. ACCERTAMENTI D’UFFICIO

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l’assenza di precedenti penali e l’assenza di carichi pendenti. Detti certificati devono essere accertati presso gli uffici competenti direttamente dall’amministrazione che deve emanare il provvedimento. Le singole amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti,stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

5. ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI

Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado do utilizzare le autodichiarazioni,i certificati concernenti fatti,stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d’ufficio dall’amministrazione procedente su semplice indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.

6. NON PIU' PREVISTA L’AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA

Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi non e’ più necessaria l’autenticazione della sottoscrizione ( firma) se l’interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla,oppure se l’istanza e’ presentata unitamente a fotocopia (non autenticata) di un documento d’identità’ del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento d’identità’ possono essere inviate per via telematica. La sottoscrizione di istanza non e’ soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

7. COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI

L’interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia del documento allegato e’ conforme all’originale (per i concorsi pubblici ha lo stesso valore della copia autentica).

8. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari presenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30.5.1989 n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

9. DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN SOSTITUTIZIONE DEI CERTIFICATI

In occasione dell’accettazione della domanda e’ vietato alle amministrazioni pubbliche,ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità. I dati relativi al cognome,luogo e data di nascita,cittadinanza,stato civile e residenza,attestati in documenti di riconoscimento, in corso di validità,hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.

10. PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE

La produzione di atti e documenti sono pienamente equivalenti agli originali. L’autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale e’ stato emesso l’originale,da quello presso il quale l’originale e’ depositato o conservato o da quello al quale deve essere presentato il documento,nonché da un notaio,cancelliere,segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco. Nel caso in cui si debba presentare all’amministrazione copia autentica di un documento l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione,previa esibizione dell’originale. In questo caso la copia autentica può essere utilizzabile solo nel procedimento in corso.

11. PIU’ SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI

E’ abrogata l’autenticazione della firma per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici,nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni,diplomi o titoli culturali;non e’ inoltre più previsto il limite di età tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole amministrazioni in relazione alla natura del servizio.

12. AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA

La fotografia può essere autenticata direttamente dall’ufficio che rilascia il certificato,purché sia presentata direttamente dall’interessato.L’autentica di una foro può essere effettuata solo se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente)

13.NOVITA’ IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITA’ E PASSAPORTO

La carta d’identita’ può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza. Nel documento non e’ più necessaria l’indicazione dello stato civile,a meno che non la richieda espressamente l’interessato. I passaporti rilasciati dopo il mese di febbraio 2003 valgono dieci anni e non devono essere più rinnovati alla scadenza del quinto anno.





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