Comune di Verolengo

Provincia di Torino


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Tasse e tributi

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  5. Regolamento entrate comunali

2- TARSU

PRESUPPOSTO DELLA TASSA: la tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato.
Per questo servizio il Comune si avvale di una società appaltatrice e tramite questa tassa recupera parte del costo. La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d'uso dei locali e delle aree.

DECORRENZA: La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali ed aree.

DENUNCIA INIZIALE E DI CESSAZIONE: I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all' ufficio tributi mediante apposita denuncia. La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE: Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso l' ufficio tributi che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Al fine di ridurre le incombenze a carico dei contribuenti, il Comune ha previsto che, per le operazioni concernenti il trasferimento della residenza ovvero l'inizio od il trasferimento di un'attività di natura commerciale, per la quale occorre licenza od autorizzazione comunale, le suddette denunce vengano fatte compilare dal cittadino quando si reca agli sportelli anagrafici o del Settore Attività Economiche.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE: Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici: dei locali e delle aree comunque coperte. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti; delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

PAGAMENTO DELLA TASSA: Il contribuente, può effettuare il pagamento in 4 rate o in un'unica soluzione secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento o nella cartella che gli viene recapitata. Per quanto attiene ai rifiuti solidi urbani interni provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dal Comune con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di gestione dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.

RIDUZIONI: La tassa è ridotta del 30% in caso di:

--> abitazioni con unico occupante che al 1° gennaio dell'anno di riferimento risulti residente in Verolengo;

La tassa è ridotta del 20% in caso di:

--> abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno;

La tassa è ridotta del 10% in caso di:

--> parti abitative delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore.

Le suddette agevolazioni vengono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia e non sono, altresì, cumulabili. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art.10 /3° comma lett. b) ed art.49/14° comma del D.Lgs. 22/97, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2000.

ESCLUSIONI:
Sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti:

  • le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione
  • Le cantine e le soffitte, qualora non abitate o abitabili. Per queste ultime non rileva l'altezza dal soffitto né l'inclinazione dello stesso
  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana
  • terrazze e balconi
  • fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
  • alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e che tale circostanza perduri da almeno 2 mesi

Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

RIFIUTI SPECIALI: I locali e le aree ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.). A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

3 - TOSAP

Questa tassa si distingue in PERMANENTE e TEMPORANEA

Modulo di richiesta occupazione suolo pubblico

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TOSAP: Canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche


NOTIZIE GENERALI: Sono tenuti a pagare la T.O.S.A.P. tutti coloro che occupano, in modo permanente o temporaneo, una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo o spazio pubblico, appartenente cioè al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune – aree e spazi di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio. L’occupazione è temporanea quando ha una durata inferiore ad un anno; permanente quando ha una durata di almeno un anno, ha carattere stabile, comporti o meno l’esistenza di manufatti o impianti. L’occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere sempre autorizzata con un’apposita concessione - provvedimento che consente l’occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina il canone. L’autorizzazione è necessaria anche in caso di occupazioni esenti del canone di concessione.

CHI DEVE FAR DOMANDA E COME: Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, una porzione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico deve presentare domanda in bollo all’Ufficio competente per tipologie d’occupazione per ottenere la concessione. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell’occupazione. Le concessioni od autorizzazioni sono rilasciate secondo le modalità e nei termini previsti dal Regolamento TOSAP.
Le occupazioni suolo pubblico permanenti sono quelle a carattere stabile che non necessitano di rinnovo annuale e per le quali ad esclusione del primo anno di titolarità il pagamento del canone viene annualmente richiesto entro il primo semestre di ciascun anno, direttamente dall’Amministrazione Comunale a mezzo di bollettini di c.c.p. (salvo successive modifiche normative e/o regolamentari). Sono considerate permanenti le occupazioni con:

a) Passi Carrai la cui competenza per il rilascio autorizzazione è della Circoscrizione Territoriale (sia per il primo anno che per le cessazioni e/o voltura);

b) Aree distribuzione Carburanti la cui competenza è dell' Ufficio Tecnico

c) Cavi e condutture la cui competenza autorizzativa è dell' Ufficio Tecnico

MODALITA' DI PAGAMENTO: Le modalità di pagamento del canone differiscono se si tratta di:

--> Concessioni di durata inferiore o uguale all’anno

--> Concessioni di durata superiore all’anno

Concessioni di durata inferiore o uguale all’anno

--> il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione e completato entro la data di scadenza della stessa se rateizzato

--> e’ prevista, con facoltà dell’Ufficio, la rateizzazione del canone qualora l’importo superi € 516,46

--> la riscossione è gestita dal Comune in forma diretta

Il pagamento può avvenire:

--> In contanti presso le casse municipali abilitate o presso la Tesoreria Comunale

--> Posta utilizzando i bollettini di c.c.p.

Concessioni di durata superiore all’anno

Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione e se rateizzato completato alla fine dell’anno. Qualora si richieda la rateazione per più di un anno occorre presentare un’istanza di rateazione con facoltà di accettazione da parte dell’Ufficio. (per istanza rateazione vedi modulistica).

AUTORIZZAZIONE DI DURATA SUPERIORE ALL'ANNO

QUANDO PAGARE

Il pagamento del canone al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato al rilascio dell’autorizzazione e se rateizzato completato entro la fine dell’anno.
Il versamento del canone in un'unica soluzione è entro la data stabilita di anno in anno dall’Amministrazione Civica.
Il mancato pagamento viene perseguito a mezzo iscrizione a ruolo coattivo.

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA: La concessione può essere modificata, sospesa o revocata con provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento. L’atto di modifica deve indicare anche l’ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione.
Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
L’autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile oltreché nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all’oggetto dell’autorizzazione, in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell’impianto pregiudizio a diritti od interessi generali. (ordinanza).

La concessione è revocata d’ufficio nei seguenti casi:

  • se non è stato corrisposto il canone previsto per l’anno precedente
  • se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione
  • se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso
  • per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell’area da parte del Comune


RINNOVO, RINUNCIA, PROROGA E DISDETTA:
Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l’anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di mancato o parziale utilizzazione dell’area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all’annullamento della Concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell’evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della relativa domanda

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell’area deriva da rinuncia unilaterale del concessionario:

--> per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l’occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre altrimenti si procederà all’annullamento della concessione dall’anno successivo;

--> per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purchè essa sia stata presentata prima della cessazione dell’occupazione e sussista la documentazione che attesti la cessazione.

La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria.
Per quanto riguarda la disdetta e variazioni amministratori o cambio recapito/ indirizzo possono essere effettuate direttamente via fax o via e-mail (vedi modello nell'area modulistica).
La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata per iscritto, direttamente via fax o tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio competente.
La disdetta per le occupazioni permanenti libera dal pagamento del canone, relativamente alle eventuali annualità successive a quelle nel cui corso è stata data disdetta.

TARIFFA:

ESENZIONI: Alcune tipologie di occupazione esenti dal pagamento del canone possono comunque necessitare di autorizzazione ossia occorre presentare domanda e ritirare l'atto autorizzatorio, altre no.
Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione:

Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c del D.P.R. 917/86 nonché da Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti. L esenzione non si estende alle occupazioni per lo svolgimento di attività di carattere economico:

  • Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Verolengo
  • Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà del Comune o destinate a diventarlo alla scadenza delle relative convenzioni. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alla parte che è o diventerà comunale
  • Le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi 5 gg. continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal 6° giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista
  • Le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i 10 metri quadrati


Sono esenti dal pagamento del Canone e non necessitano di autorizzazione

  • I balconi, le verande, i bow windows, e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri
  • Le occupazioni di aree cimiteriali
  • Gli accessi carrabili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap
  • La segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea
  • Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici
  • Le occupazioni per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione
  • Le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione
  • Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili
  • Le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo
  • Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote
  • Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune
  • Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4


SANZIONI:
Le occupazioni abusive pertanto non autorizzate sono sanzionate a mezzo avviso di contestazione, con l'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 % e di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità.
Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale (Per approfondimenti il Testo dell'art. 63 comma 2 lett. g) e g bis) D. Lgs. 446/97 e s.m.i. disciplina le occupazioni abusive in regime di canone). Si applicano inoltre le sanzioni stabilite dal codice della strada (Art. 20 c. 4 e 5 D. LGS N. 285/1992) con verbale dei Vigili Urbani.
In caso di mancato o parziale versamento del canone, lo stesso viene maggiorato degli interessi legali.

RICORSI E RIMBORSI: Per quanto riguarda eventuali ricorsi occorre rivolgersi agli organi giurisdizionali competenti.
Contro la mancata accettazione della domanda occorre rivolgersi al TAR. (L.6/12/1971 N. 1034)
Contro gli avvisi di contestazione occorre rivolgersi al Giudice di Pace. (ARTT.311 SEG. C.P.C.)
Si ricorda che il ricorso non interrompe il termine di pagamento salvo diversa disposizione da parte dell'Organo Giurisdizionale competente

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TOSAP: Tassa per l'occupazione a carattere temporaneo di spazi ed aree pubbliche


NOTIZIE GENERALI: Tutti coloro che occupano, per un periodo inferiore all'anno, una parte del suolo, soprassuolo, sottosuolo o spazio pubblico, appartenenti cioè al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, sono assoggettati al TOSAP temporaneo. Si intende "temporanea" l'occupazione di durata inferiore all'anno o quella soggetta a rinnovo periodico. L'occupazione di suolo pubblico deve sempre essere preventivamente autorizzata. L'autorizzazione è il documento che consente l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario, determina il canone e può essere rinnovata. L'autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento del canone. Il canone è calcolato in base alla superficie occupata, alla durata e tipologia dell'occupazione e alla tariffa riferita alla categoria viaria cittadina (il territorio è diviso in cinque categorie). Le occupazioni realizzate senza l'autorizzazione sono considerate abusive e pertanto sanzionabili. L'occupazione si dà per avvenuta in assenza di rinuncia esplicita scritta antecedente la data di inizio occupazione.

SANZIONI: Si considerano abusive le occupazioni non autorizzate. L'occupazione temporanea si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale (Vedi art. 63 comma 2 lettera g) e g bis) D. Lgs. 446/97 e succ. modif. e integraz..). Si applicano, inoltre, le sanzioni stabilite dal codice della strada (art. 20 comma 4 e 5 del D.Lgs 285/92) con verbale dei Vigili Urbani.
In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

RIMBORSI: Verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché l'istanza (in carta semplice) sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione all'Ufficio a cui era stata inoltrata la richiesta e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso la compensazione con somme dovute nello stesso anno.

RINNOVO DELLA CONCESSIONE: Il rinnovo è subordinato al pagamento del canone dovuto nell'anno precedente per l'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO E PROROGA DELLA CONCESSIONE: La concessione è revocata d'ufficio:

a) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;

b) se l'utente utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;

c) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune.

Nel solo caso di cui al punto c) se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), l'utente ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito senza altro onere o indennità a carico del Comune.

La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta prima della scadenza della concessione originaria.

TARIFFA: La tariffa base per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo è di Euro 0,168 per ogni metro quadrato o lineare, al giorno. Vengono applicati coefficienti diversi a seconda della tipologia dell'occupazione:

  • Merce fuori negozio (fino a metri 0,70), piccole riparazioni: coefficiente moltiplicatore 1
  • Riserve di parcheggio albergo: coefficiente moltiplicatore 0,5
  • dehors, banchi libri usati: coefficiente moltiplicatore 1,25
  • Scavi, ponteggi, steccati: coefficiente moltiplicatore: 2,5
  • Lavori urgenti VV.UU. : coefficiente moltiplicatore 2,5 + 0,50
  • Traslochi (pagamento anticipato tramite vouchers) € 0,0525 al mq/ora
  • Aree mercatali: coefficiente moltiplicatore: giorno intero 2,5; solo mattino 1,7, solo pomeriggio 0,8
  • Deposito banchi e attrezzature in orario extramercatale: coefficiente moltiplicatore 0,50
  • Operatori del commercio fuori delle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,50
  • spettacoli viaggianti: coefficienti moltiplicatori:
    0,50 da 1 a 100 mq
    0,25 da 101 a 1000 mq
    0,10 oltre 1000 mq
  • Attività economiche e/o promozionali o ad esse correlate - riserve di parcheggio di aree pubbliche per uso privato: coefficiente moltiplicatore 10
  • Occupazioni temporanee per esposizione connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti da 0,70 metri a 10 metri e non occupanti spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25
  • Procedura d'urgenza per lavori di piccola manutenzione, carico e scarico macerie, piattaforme aeree fino a sei giorni di competenza : maggiorazione del 20%

4 - Ufficio tributi

Orario
Mattina Pomeriggio
Lunedì 9;00 - 11;00
Martedì 9;00 - 11;00
Mercoledì -
Giovedì 9;00 - 11;00 16;00 - 18;00
Venerdì -
Sabato -

5 - Regolamento entrate comunali





Via Rimembranza 4 Tel. 011-9149102 Fax 011-9149397 | segreteria.verolengo@reteunitaria.piemonte.it

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