Comune di Verolengo

Provincia di Torino


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Statuto del comune

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INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Il Comune
Art.2 Finalità
Art.3 Funzioni, compiti, programmazione e forme di cooperazione
Art.4 Territorio e sede comunale
Art.5 Albo pretorio
Art.6 Stemma e gonfalone

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art.7 Organi
Art.8 Consiglio comunale
Art.9 Competenze e attribuzioni
Art.10 Sessioni e convocazione
Art.11 Commissioni consiliari
Art.12 Commissioni speciali o consuete
Art.13 Consiglieri
Art.14 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art.15 Gruppi consiliari
Art.16 Giunta comunale
Art.17 Elezione e prerogative
Art.18 Composizione
Art.19 Funzionamento
Art.20 Attribuzioni
Art.21 Deliberazioni degli organi collegiali
Art.22 Il Sindaco
Art.23 Attribuzioni di amministrazione
Art.24 Attribuzioni di vigilanza
Art.25 Attribuzioni di organizzazione
Art.26 Vicesindaco

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale

Art.27 Principi e criteri fondamentali di gestione
Art.28 Attribuzioni gestionali
Art.29 Attribuzioni consultive
Art.30 Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento
Art.31 Attribuzioni di legalità e garanzia
Art.32 Vicesegretario comunale

Capo II - Uffici

Art.33 Principi e criteri fondamentali di gestione
Art.34 Struttura
Art'35 Personale
Art.36 Forme di gestione
Art.37 Gestione in economia
Art.38 Società a prevalente capitale pubblico locale
Art.39 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo III - CONTROLLO INTERNO

Art.40 Principi e criteri
Art.41 Revisore dei conto
Art.42 Controllo di gestione

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.43 Organizzazione sovracomunale

Titolo I - FORME COLLABORATIVE

Art.44 Principio di cooperazione
Art.45 Convenzioni
Art.46 Consorzi
Art.47 Unione di Comuni
Art.48 Accordi di programma

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.49 Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art.50 Interventi nel procedimento amministrativo
Art.51 Istanze
Art.52 Petizioni
Art.53 Proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art.54 Principi generali
Art.55 Associazioni
Art.56 Organismi di partecipazione

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

Art.57 Referendum
Art.58 Effetti dei referendum
Art.59 Diritto di accesso
Art.60 Diritto di informazione
Art.61 Tutela dei territorio

Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA

Art.62 Statuto
Art.63 Regolamenti .
Art.64 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art.65 Ordinanze
Art.66 Norme transitorie e finali

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Il Comune

1.Il Comune di Verolengo è Ente autonomo locale. il quale ha rappresentatività generale nella cura degli interessi e nella promozione dei suo sviluppo secondo i principi dettati dalla Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
2.L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, dei regolamenti nell'ambito delle leggi e dei coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2
Finalità

1.Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che ne limitano la realizzazione.
2.Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, esercita altresì secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
3.Opera al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale, culturale e religiosa della comunità.

4.Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, Enti della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e delle organizzazioni di volontariato.

5.Riconosce il ruolo e la funzione delle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzativi.
6.Riconosce la presenza e l'importanza della Chiesa e delle religioni presenti sul territorio e ne favorisce l'attività.
7.Cura la tutela e promuove lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

Funzioni, compiti, programmazione e forme
di cooperazione
1
.Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione che riguarda tutte le funzioni amministrative, la popolazione e il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione dei territorio e dello sviluppo economico salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali o regionali secondo le rispettive competenze.
2.In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa dei suolo, tutela idrogeologica, tutela delle risorse idriche, raccolta e smaltimento rifiuti raccordando le competenze con altri Enti e istituti;
e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
f) servizi nei settori sociale, sanità, scuola e altri servizi urbani;
g) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
h) altri servizi attinenti la cura degli interessi della comunità e dei suo sviluppo economico e civile.
3.Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
Per i servizi di competenza statale il Comune ha il compito di gestire:
a) i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare;
b) le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo;
c) il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse venga- no affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie;
d) competono al Comune e vengono affidate al Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1.La circoscrizione dei Comune è costituita dalle seguenti realtà:
- Verolengo (capoluogo)
- Arborea
- Benne
- Borgo Revel
- Sbarro - Valentino
- Rolandini
- Busignetto
- Casabianca
storicamente riconosciute dalla comunità.
2.Il territorio dei Comune si estende per kmq 29,23.
E' confinante con i seguenti Comuni:
- Torrazza
- Saluggia
- Crescentino
- Brusasco
- Monteu da Po
- Lauriano
- San Sebastiano
- Chivasso.
- Rondissone.
3.Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Verolengo che è il capoluogo.
4.Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi dei tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo pretorio

1.Il Consiglio comunale individua,nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2.La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3.Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.


1.Il Consiglio comunale individua altresì un apposito spazio presso tutte le frazioni per l'installazione di apposita bacheca in cui affiggere almeno un elenco delle deliberazioni dei Consiglio comunale e della Giunta municipale al momento della loro pubblicazione presso l'Albo pretorio.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Verolengo e con lo stemma concesso con Regio Decreto dei 12 ottobre 1933.
2.Tale stemma (secondo gli Antichi Statuti di Verolengo) deriva da quello dei Marchesi dei Monferrato: scudo con il campo d'argento al capo rosso. Nel campo d'argento figura l'arme parlante della comunità, dai significato locale il <<verro rampante>> cinghiato d'argento che simboleggia il pingue e fecondo nostro suolo, la figura è rivolta verso la sua destra a testimonianza di distinzione, di libertà e di privilegi di popolo.
3.Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze pubbliche, accompagnato dai Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone.
4.L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi


1.Sono organi elettivi dei Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2.Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3.La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4.Il Sindaco è organo monocratico, egli il legale rappresentante dell'Ente, è capo dell'amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

Art. 8
Consiglio comunale


1.Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, la sua elezione, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.Il Consiglio costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale, entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Art. 9
Competenze e attrazioni

1.Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei regola- menti.
2.Impronta l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale come indicato nell'art. 3 comma 12 dei presente Statuto.
4.Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione. delle risorse e degli strumenti necessari aviazione da svolgere, ispirando la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 1 0
Sessioni e convocazione


1.L'attività dei Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Tali sessioni sono pubbliche salvi i casi previsti dalla legge.
2.L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dei giorno stabilito per l'adunanza e tre giorni prima per le sessioni straordinarie. Possono essere convocate sedute dei Consiglio comunale in forma straordinaria e urgente,, nel qual caso, l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3.Ai fini della convocazione sono comunque ordina- rie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione su: i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,i conti consuntivi,i piani territoriali e urbanistici,i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ,le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.
4.Il Consiglio ,sentita la Giunta comunale,è convocata dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento da approvare e concernente la modalità delle sedute del consiglio ,delle votazioni delle presentazioni di interpellanze,mozioni d'ordine,raccomandazioni,e quant'altro necessario per una gestione democratica e trasparente delle prerogative e competenze del Consiglio.
5.Gli adempimenti previsti al 4° comma ,in caso di dimissioni,decadenza,rimozione o decesso del Sindaco,sono assolti dal Consigliere anziano.

Art. 1 1
Commissioni consiliari


1.Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2.Le commissioni sono disciplinate nel numero, nei poteri, nelle materie di competenza, nel funzionamento, nella composizione e nella pubblicità dei lavori, dal regolamento.
3.Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
4.Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, tecnici, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politi- che ed economiche e di Enti per l'esame di specifici argomenti.

Art. 12
Commissioni speciali o consuete


1.Per l'esame e la valutazione di materie relative a problemi o proposte di carattere particolare e/o generale, è prevista, qualora si renda necessario, la costituzione di commissioni speciali o consuete in cui possono essere inseriti membri esterni al Consiglio comunale.
2.Tali commissioni sono nominate dal Consiglio comunale, che determina pure i principi ed i criteri generali per la loro disciplina.
3.Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 13
Consiglieri


1.La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti dal più anziano di età.
3.Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco, che deve includerle nell'ordine dei giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri


1.I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione dei Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme previsti della legge e dal regolamento.
2.I Consiglieri comunali hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze.
3.I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dei Comune notizie ed informazioni utili all'espletamento dei loro mandato secondo i snodi e le forme stabiliti dalla legge e dal regolamento.
4.I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute dei Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5.I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
6.Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 15
Gruppi consiliari


1.I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale. Qualora costituiti devono procedere alla designazione dei capogruppo. Se non si esercita tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2.Il regolamento può prevedere una conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3.Al gruppo conciliare di minoranza viene concesso in uso gratuito un locale, sito nel capoluogo, per il proprio funzionamento istituzionale.

Art. 16
Giunta comunale


1.La Giunta comunale è l'organo collegiale di governo e di gestione dei Comune. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2.La Giunta adotta i provvedimenti necessari ai raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
3.La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dei Consiglio comunale.

Art. 17
Elezione e prerogative


1.La Giunta comunale è eletta dal Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti e comunque entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
2.le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3.Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
4.La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento pro- grammatico presentato ai segretario comunale.


Art. 18
Composizione


1.La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori.
2.Un Assessore esterno potrà essere nominato dal Consiglio comunale tra cittadini non facenti parte dei Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3.L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto dì voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 1 9
Funzionamento


1.La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale ha facoltà di stabilire l'ordine dei giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2.Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3.Nei casi d'urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta stessa.

Art. 20
Attribuzioni


1.Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva dei Consiglio, dei Sindaco o dei segretario comunale.
2.La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
3.La Giunta nell'esercizio di attribuzioni di governo locale:
a) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, non espressamente assegnati alla competenza di altri organi comunali;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni dei Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f) determina le modificazioni da apportare alle dichiarazioni ed alle proposte di accertamento in materia di tributi, assegnate dalla legge alle competenze dei Comune;
g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate e per qualsiasi altra materia per cui se ne ravvisi la necessità;
h) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le eventuali transazioni;
l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa dei Consiglio;
n) approva lo schema dei bilancio preventivo e la relazione al conto consuntivo;
o) nomina commissioni per qualsiasi materia per cui ne ravvisi la necessità.
4.La Giunta comunale nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;
b) fissa, ai sensi dei regolamento e degli accordi de- centrati, i parametri, gli standárd ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione dei controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conto.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali


1.Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2.Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3.Le sedute dei Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4.L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute dei Consiglio e della Giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle seduto, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5.l verbali deliberativi e di seduta sono firmati dal Presidente e dai segretario comunale.

Art. 22
Il Sindaco


1
.Il Sindaco è il capo dei governo locale, rappresenta l'Ente e in tale veste convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta municipale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2.Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune
3.La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di inéleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4.Distintivo dei Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 23
Attribuzioni di amministrazione


1.Il Sindaco
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dei Comune;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta o il Consiglio a seconda della competenza;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale dei provvedimento finale;
i) adotta ordinanze ordinarie;
j) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
k) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri, che la legge genericamente, assegna alla competenza dei Comune;
l) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta comunale;
m) approva i ruoli dei tributi dei canoni e delle entrate comunali;
n) adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale;
o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sentite le istanze di partecipazione;
p) fa pervenire all'ufficio dei segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
q) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, quando nel Comune non è presente il segretario;
r) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente Statuto.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza


1.Il Sindaco
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi di pertinenza dei Comune informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi dei segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dei Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti dei Comune.
2.In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione dei Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
3.Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto, secondo. la formula. di rito.


Art. 25
Attribuzioni di organizzazione


1.Il Sindaco
a) stabilisce gli argomenti all'ordine dei giorno delle sedute e dispone la convocazione dei Consiglio comunale, sentita la !3iunta e lo presiede ai sensi dei regola- mento. Quando la richiesta è formulata da un. quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;
b) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o Consiglieri comunali;
c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al segretario comunale elo dipendenti comunali;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
2. Quale ufficiale dei governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli, dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
3.Il Sindaco, quale ufficiale dei governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ai fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini. può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4.Se l'ordinanza adottata ai sensi dei comma prece- dente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvede- re d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5.Il sostituto dei Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 26
Vicesindaco


1) Il Vicesindaco è l'Assessori che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento dei Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive dei Sindaco secondo l'ordine di anzianità, d dall'età.
3) Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge e pubblicate all'Albo pretorio.

Titolo II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione


1.L'attività gestionale dell'Ente nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi de- gli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive dei Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2.Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3.Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi disponi- bili e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica dei Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4.Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consuntivo, di sovrintendenza e di coordinamento e di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e dei presente Statuto.

Art. 28
Attribuzioni gestionali


1.Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativi e che non siano espressa- mente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2.In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione dei personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei program- mi fissati da questi organi;
c) ordinazione di beni e di servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione della deliberazione;
h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e dei personale ad essi preposto;
i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
l) sottoscrizione di mandati di pagamento e reversali di incasso.

Art. 29
Attribuzioni consultive


1.Il segretario comunale partecipa, se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta a quelle esterne.
2.Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3.Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 30
Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento


1.Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e dei personale.
2.Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei personale e le richieste di visite mediche fiscali, con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamento.
3.Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4.Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazione di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni dei richiamo scritto e della censura nei confronti dei persona- le con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 31
Attribuzioni di legalità e garanzia


1.Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì le verbalizzazioni, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2.Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3.Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4.Riceve l'atto di dimissioni dei Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5.Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione scritta dei messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 32
Vicesegretario comunale


1.E' prevista la possibilità di istituire la figura professionale dei vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie ed ausiliarie dei segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Capo II
UFFICI

Art. 33
Principi e criteri fondamentali di gestione


1.L'amministrazione dei Comune si attiva mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione dei lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei cari- chi funzionali di lavoro e dei grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione dei lavoro e massima flessibilità delle strutture e dei personale.
2.Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34
Struttura


1.L'organizzazione strutturale degli uffici e dei servizi, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme dei regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 35
Personale


1
.Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei personale attraverso l'ammoderna- mento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.La disciplina dei personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3.Il regolamento dello stato giuridico ed economico
4.dei personale disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo - funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzativi della commissione di disciplina;
f) trattamento economico.

Art. 36
Forme di gestione


1.L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche dal Comune, ai sensi di legge.
2.La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto
3.Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve venire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende , di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
4.Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5.Nell'organizzazione dei servizi, devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione e di partecipazione e tutela degli utenti.
6.Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune potrà avvalersi della collaborazione di forme di volontariato e dell'associazionismo locale.

Art. 37
Gestione in economia


1.L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 38
Società a prevalente capitale pubblico locale


1.Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra l'affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.
2.Negli Statuti di dette società devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 39
Gestione associata dei servizi e delle funzioni


1.Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriata tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo III
CONTROLLO INTERNO

Art. 40
Principi e criteri


1.Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione dei Comune.
2.L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente. t facoltà dei Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed. economici della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3.Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisore dei conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e dei presente Statuto.
4.Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività dei revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 41
Revisore dei conto


1.Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri,'un revisore dei conti scelto tra:
a) gli iscritti nel. ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c) gli iscritti all'albo dei ragionieri;
2.Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
3.Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme dei codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.
4.Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 42
Controllo di gestione


1.Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2.La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative motivazioni.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

Art. 43
Organizzazione sovracomunale


1.Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unicamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento dei rapporto puramente istituzionale.

Titolo I
FORME COLLABORATIVE

Art. 44
Principio di cooperazione


1.Un'attività dell'Ente diretta a -conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi- ed intese di cooperazione.

Art. 45
Convenzioni


1.Il Comune promuove la collaborazione, il coordina- mento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2.Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 46
Consorzi


1.Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzativi, per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2.La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dei precedente articolo, deve prevede- re l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali dei consorzio negli Albi pretori degli Enti- contraenti.
3.Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo con- sortile.

Art. 47
Unione di Comuni


1.In attuazione dei principio di cui al precedente art. 44 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 48
Accordi di programma


1.Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento com- plesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2.L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3.Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deli- berazione d'intenti dei Consiglio comunale, con l'osser- vanza delle altre formalità previste dalla legge e nel ri- spetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo Il
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49
Partecipazione


1.Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3.Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4.Un' amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5.Sono enunciati quali diritti fondamentali dei cittadini alla partecipazione:
a) il diritto alla credibilità
Tutti i cittadini sono ritenuti attendibili quando forniscono informazioni sul territorio in cui vivono e/o lavorano e di vedere tali informazioni accolte con serietà e rispetto dalle autorità competenti;
b) il diritto all'attività di prevenzione
E riconosciuto e incoraggiato l'impegno di ciascun cittadino nella raccolta delle informazioni in merito alla situazione ed agli interventi sul territorio;
c) il diritto alla interlocuzione pubblica
La facoltà della popolazione di avere occasioni di pubblico confronto con autorità ed amministrazione su temi riguardanti la comunità e per dialogare con trasparenza e consapevolezza;
d) il diritto alla partecipazione
Responsabilizzazione dei cittadini nella gestione della collettività municipale.

Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 50
Interventi nel procedimento amministrativo


1.I cittadini e i soggetti portatori di inter essi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di in- tervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2.La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentantivi di interessi superindividuali.
3.Il responsabile, nel procedimento relativo all'ado- zione di atti che incidono su situazioni giuridiche sogget- tive informa gli interessati come previsto dal 12 e 22 comma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, h. 241, e successive regolamentazioni.
4.Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabile dei procedimento.
5.Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o con altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6.Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell'avvio dei procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto dei procedimento.
7.Il responsabile dell'istruttoria, entro i termini che saranno normati da apposito regolamento, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione dei provvedimento finale.
8.Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9.Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10.I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti dei procedimento, salva quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art 51
Istanze


1.I cittadini singolarmente o in gruppo o in forma associata, possono presentare istanze all'amministrazione comunale, la quale è tenuta a comunicare l'avvenuta presa visione entro 15 giorni e, nei successivi 30 giorni, a dare risposta definitiva.
2.Anche in caso di rigetto delle stesse l'amministrazione dovrà comunicare per iscritto le motivazioni addotte.

Art. 52
Petizioni


1.E'prevista la raccolta firme su argomenti di varia natura da sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale.
2.Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento dei Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3.La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 giorni dalla presentazione.
4.Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco dei ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'or- dine dei giorno della prima seduta dei Consiglio.

Art. 53
Proposte


1.I cittadini in forma collettiva possono avanzare pro- poste per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dei parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3.Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento dei pubblico interesse al fine di determinare il contenuto dei provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4.Si demanda al regolamento il compito di stabilire il numero di cittadini in relazione alla natura della proposta e alle singole realtà proponenti.

Capo Il ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 54
Principi generali


1.Il Comune valorizza, riconosce e sostiene, autonome forme associative, dì cooperazione e di volontariato ,di cittadini, esistenti o costituentesi nel territorio comunale e non, nonché iniziative di particolare interesse di singoli cittadini.

Art. 55
Associazioni


1.L'amministrazione comunale dovrà istituire un apposito registro comunale in cui potranno essere iscritte le associazioni di cui all'art, 54, con presa d'atto dei Consiglio comunale.
2.Ai soggetti di cui all'art. 54 possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.
3.Per quanto riguarda i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere si rimanda all'apposito regolamento redatto in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 56
Organismi di partecipazione


1.Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2.Assemblee pubbliche si dovranno svolgere almeno una volta l'anno con adeguata informazione, sia sulla convocazione, sia sui contenuti, in tutte le realtà dei Comune:
- Casabianca;
- Borgo Revel;
- Benne Arborea;
- Busignetto, Rolandini, Sbarro-Valentino;
- Capoluogo.
3.I cittadini possono indire di propria iniziativa assemblee pubbliche nei locali messi a disposizione dall'amministrazione con la semplice richiesta dell'uso dei locale. Le modalità di richiesta e di convocazione, nonché i relativi permessi di uso dei locali saranno normati da apposito regolamento.
4.E' previsto in relazione alle reali possibilità un notiziario informativo edito dall'amministrazione e redatto con la partecipazione dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.
5.Comunicazione alla cittadinanza per una completa informazione su particolari disposizioni e/o regolamenti di interesse generale, compreso il presente Statuto una volta approvato.
6.Avvisi alla cittadinanza tramite manifesti, sugli intendimenti delle pubbliche amministrazioni (ad es. FS.) circa la realizzazione di opere pubbliche particolarmente importanti e significative, al fine di dare la possibilità a tutti. coloro che vogliono di produrre osservazioni in merito.
7.L'amministrazione potrà sottoporre i progetti di massima (suscettibili di modificazioni) di opere di grande interesse generale e/o comportanti un notevole impatto ambientale al confronto con la popolazione, mediante il ricorso ad assemblee pubbliche.

Capo III
REFERENDUM - DIRITTI Di ACCESSO

Art. 57
Referendum


1.Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono essere sintesi dell'azione amministrativa.
2.Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.
3.Soggetti promotori dei referendum possono essere:
a) il 35% degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) Il Consiglio comunale con maggioranza dei 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
4.Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzativi della consultazione, nonché le possibilità di sondaggi a livello frazionare su argomenti di particolare interesse locale.
5.Qualora il territorio comunale sia interessato da discariche o da inceneritori di rifiuti tossico-nocivi e/o da insediamenti nocivi, l'amministrazione è tenuta ad indire un referendum consultivo.

Art. 58
Effetti dei referendum


1.Il risultato dei referendum è da ritenersi valido se avrà partecipato alla votazione oltre il 50% degli aventi diritto al voto risultanti dalle liste elettorali.
2.Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultato da parte dei Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3.Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 59
Diritto di accesso


1.Ai cittadini singoli o associati è garantita ia libertà di accesso agli atti di amministrazione e dei, soggetti che gestiscono soggetti pubblici comunali, secondo le modalità definite dai regolamento.
2.Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di, divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3.Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 60
Diritto di informazione


1.Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2.L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3.L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.
4.La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5.Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1 990, n. 241.

Art. 61
Tutela dei territorio


1.Il Comune riconosce il territorio come bene insostituibile e pur non sottovalutando l'esigenza di uno sviluppo equilibrato al suo interno, evita ogni immotivato abuso e consumo per la tutela paesaggistica.
2.Promuove un'agricoltura sana, pulita e produttiva mediante interventi di lotta guidata ed integrata come strumento di tutela dell'ambiente e dei territorio, quindi parte integrante dei suo sviluppo.
3.Stimola e favorisce la coltivazione dei terreni là dove questi non lo sono, incentivando colture nuove e tradizionali che meglio si adattano alla pedoclimatologia locale.
4.E' contrario all'insediamento di qualsiasi attività tossico-nociva su tutto il territorio comunale.
5.Favorisce e promuove ogni forma di monitoraggio ambientale che possa portare a conoscenza dei cittadini l'attuale stato dell'ambiente e dei territorio.

Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 62
Statuto


1.Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dei Comune.
2.E'ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 35% degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3.Le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio comunale devono essere, prima dell'approvazione, opportunamente pubblicizzate.
4.Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 63
Regolamenti


1.Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle, suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3.Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti venti una concorrente competenza nelle materie stesse.
4.L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 dei presente Statuto.
5.Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6.I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. l regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute


1.Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento'comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 65
Ordinanze


1.Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme, legislative e regolamentari.
2.Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3.Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte,a forme di pubblicità che la rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque in- tenda consultarle.
4.Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1 990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessaria- mente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5.Il caso di assenza dei Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi dei presente Statuto.
6.Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al déstinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 66
Norme transitorie e finali


1.Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2.Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto





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